+39 0107455068 INFO@ALIASS.IT

E’ la soluzione ideale e veloce per verificare e sottoscrivere on-line tutti quei documenti informatici (contratti, documenti, moduli) che richiedono l’apposizione di una firma autografa. La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta. La Firma Digitale è associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, consentendo così al documento così sottoscritto di assumere la piena efficacia probatoria.

Valore giuridico della firma digitale in Italia

Nell’ordinamento giuridico italiano il termine firma digitale sta ad indicare un tipo di firma elettronica qualificata e più specificamente di firma elettronica qualificata, basato sulla crittografia asimmetrica, alla quale si attribuisce una particolare efficacia probatoria, tale da potersi equiparare, sul piano sostanziale, alla firma autografa.

Oggi, la legge che disciplina la firma elettronica è il “Codice dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che ha subito nel corso del tempo varie modifiche. (consulta il Sito Web www.agid.gov.it)

 

IN ESTREMA SINTESI QUESTA NORMATIVA EQUIPARA IN TUTTO E PER TUTTO LA FIRMA DIGITALE QUALIFICATA ALLA FIRMA IN ORIGINALE, ANCORCHÉ IL FILE DA FORMATO DIGITALE (ES. FILE CON ESTENSIONE PDF FIRMATO DIGITALMENTE), SIA POI STATO RIPRODOTTO SU CARTA STAMPATA DA CHI L’HA RICEVUTO. QUINDI NEL CASO DI POLIZZE, SOLO LA COMPAGNIA O L’AGENTE PER ESSA CHE HA CREATO LA POLIZZA, PUÒ DISCONOSCERE L’ORIGINALITÀ DEL DOCUMENTO. MAI LA STAZIONE APPALTANTE CHE LA RICEVE.

 

Domanda: La firma digitale ha valore legale?

Risposta: Sì, in base a quanto stabilito dall’art. 15 della legge 59/97, per il quale “gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Inoltre, l’attuale Codice delle Amministrazioni digitali stabilisce che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”

Domanda: Quali documenti posso firmare?

Risposta: E’ possibile sottoscrivere digitalmente qualsiasi documento elettronico, sia esso un documento di bilancio, un contratto, un documento di risposta ad una gara d’appalto, un ordine di acquisto, ecc.

Domanda: Posso allegare in sede di gara una copia cartacea della polizza provvisoria in formato digitale?

Risposta: Le modifiche introdotte all’articolo 23 del D. Lgs. 82/2005 dall’articolo 16 del Decr. Lgs. 235/2010, operative dal 25.01.2011, hanno risolto definitivamente i problemi che, in alcuni casi, hanno portato all’esclusione dalla gara di alcune
Imprese che avevano presentato in formato cartaceo una polizza provvisoria firmata digitalmente. E’ pur vero che molti enti minori, non dotati di strutture specializzate nella redazione dei bandi di gara faticano a recepire le ultime novità normative (per cui vi invitiamo comunque a porre attenzione), ma la legge in questo senso è chiara.
Le motivazioni dell’esclusione addotte dalle Stazioni Appaltanti sono state le seguenti:

– Mancata consegna, unitamente alla copia cartacea, di una dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale oppure

– Mancata consegna, unitamente alla copia cartacea, della riproduzione della polizza originale generata e sottoscritta elettronicamente su un supporto informatico (file con estensione .p7m) che ne garantisca l’integrità.

Dal 25 gennaio 2011 ciò non potrà più accadere in quanto il comma 2. dell’articolo 16 del D. Lgs. 235/2010 espressamente recita:

Art. 16 – Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Comma 2: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Questo significa che le polizze in formato cartaceo firmate digitalmente potranno essere invalidate solo ed esclusivamente dalla Compagnia e/o dall’Agenzia emittente.

L’intera questione ha trovato, quindi, una definitiva soluzione grazie allo “ius superveniens”.