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A partire dal primo febbraio del 2007, dopo l’entrata in vigore del Decreto Bersani, è stata introdotta l’innovazione assicurativa dell’indennizzo diretto, detto anche risarcimento diretto. La seguente norma prevede che in caso di sinistro stradale, di cui non si è responsabili o di cui lo si è ma solamente in parte, il risarcimento dei danni vada richiesto alla PROPRIA compagnia assicurativa e non alla compagnia dell’altro soggetto che ha partecipato al sinistro.

In quali casi possono essere applicati?

Innanzitutto nel sinistro stradale è devono venire coinvolti al massimo due veicoli motori assicurati e immatricolati in Italia, nello Stato del Vaticano oppure nella Repubblica.

Oltre ciò, per poter usufruire dell’indennizzo diretto è necessario che in caso di danni fisici il conducente non superi il 9% di invalidità permanente, nel caso in cui anche terzi trasportati vengano coinvolti, l’indennizzo diretto può essere ottenuta anche se presentano lesioni superiori al 9% di invalidità.

Casi in cui non può essere applicato l’indennizzo diretto:

  • Nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi esteri, fatta eccezione come detto in precedenza per la Repubblica di San Marino e per lo Stato del Vaticano.
  • Nel caso in cui uno dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia residenza all’estero.
  • Nel caso in cui siano coinvolti più di due mezzi.
  • Come detto in precedenza, nel caso in cui il conducente abbia subito lesioni superiori al 9% di invalidità permanente. Nonostante ciò resta possibile richiedere il risarcimento per i danni alle cose e al veicolo.
  • Nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un ciclomotore sprovvisto del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006.

Modalità della richiesta di risarcimento

La richiesta di indennizzo diretto deve essere richiesta insieme alla denuncia del sinistro e al Modulo Blu, alla propria compagnia assicurativa. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:

In massimo 60 giorni dalla richiesta, per i danni subiti da veicoli o cose, il quale limite può essere ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone.

Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. Qualora la richiesta presentata non fosse completa, la Compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.