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Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili, nonché quelle previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste. Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.

Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili non si possono più utilizzare i contanti. Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili..

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le seguenti spese:

– Interessi passivi mutui prima casa;

– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale;

– Spese mediche;

– Veterinarie;

– Funebri;

– Frequenza scuole e università;

– Assicurazioni rischio morte;

– Erogazioni liberali;

– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;

– Affitti studenti universitari;

– Canoni abitazione principale;

– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

Il testo di legge fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.
Due eccezioni:

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

– L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

– Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 In virtù di questa novità si invita sin da ora a conservare insieme alla ricevuta/fattura di spesa la ricevuta del POS nel caso di pagamento a mezzo bancomat/carta di credito, la matrice o fotocopia dell’assegno, la contabile del bonifico, in modo da evitare difficoltà e perdite di tempo per cercare la documentazione mancante nel momento in cui si dovrà consegnare al commercialista le spese da indicare nella dicharazione dei redditi.Le spese sopra elencate che saranno consegnate prive del documento attestante l’avvenuto pagamento con modalità tracciabile NON POTRANNO ESSERE INSERITE NEL MODELLO 730 O REDDITI.


Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

• Del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);

• Dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011) Irpef. 2020

Fonte dell’articolo: commercialistatelematico