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SICUREZZA E AFFIDABILITA’ CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE

Polizza C.A.R per Appalti Pubblici

 

La polizza C.A.R. (Contractor’s all risks) è una copertura assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi durante l’esecuzione delle opere.
L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

 

Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.
(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 2008)

ORARIO ESTIVO

Dal 27 LUGLIO al 11 SETTEMBRE
Gli uffici sono aperti SOLO IL MATTINO ore 9:00 - 12:30

BOLZANETO: Chiuso Dal 17 al 21 Agosto

VIA ROMA: Chiuso dal 24 Agosto al 4 Settembre

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