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Incidenti e Risarcimenti

Giro di vite sui risarcimenti “facili” in caso di incidente. La legge sulla concorrenza, la numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso, che è intervenuta con un consistente pacchetto di norme in materia di assicurazioni, interviene anche su un tema più tecnico come quello dei risarcimenti in caso di sinistro.

Nonostante finora si sia parlato molto solo di una parte dei nuovi provvedimenti, in particolare della possibilità di ottenere uno sconto sulla polizza Rc auto da parte di chi installa la “scatola” nera sul proprio veicolo e del divieto di tacito rinnovo, vi sono anche altri aspetti che andranno a modificare la relazione tra gli assicurati e le compagnie.

In primis si segnala l’intervento che va a disciplina il tema dell’uso dei testimoni. Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni nei casi di sinistro senza feriti ma con danni alle cose, al fine di evitare il fenomeno dei cosiddetti “testimoni di comodo”, che si prestano a dichiarare il falso a favore di amici e parenti.

In pratica chi subisce il danno deve indicare immediatamente le generalità di chi ha assistito all’incidente altrimenti non potrà poi chiamarli a testimoniare in un’eventuale causa in tribunale ( se si decide di citare in giudizio la compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento). In ogni caso sarà l’assicurazione stessa a ricordarlo all’automobilista con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’unica eccezione prevista alla norma è quando l’identificazione immediata è, secondo il testo della norma, “oggettivamente impossibile” oppure quando il testimone è già stato identificato dalla Polizia. A quel punto il testimonio identificato successivamente al sinistro può sempre essere chiamato a deporre anche durante la causa.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale interviene il comma 17 che prevede la definizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità in base all’età del soggetto.

In ogni caso giudice potrà aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni nel caso in cui le ferite abbiano avuto un impatto anche sulla vita di relazione del danneggiato in maniera documentata; e del 20% per le microlesioni che hanno causato una sofferenza intensa.

Ma non solo. E’ finita l’epoca del colpo di frusta facile. Per prevenire le truffe, infatti, la legge Concorrenza chiarisce che per ottenere il risarcimento delle lesioni di lieve entità occorre che vi sia l’esito di un accertamento condotto attraverso esami clinici strumentali obiettivi, tra cui ad esempio radiografie. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta con unica un’eccezione: che le lesioni siano visibili anche ad occhio nudo.

Fonte: www.assicurazione.it