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Vita dura per gli automobilisti più indisciplinati

Sanzioni certe anche fuori dai confini nazionali. Parliamo delle infrazioni commesse in un altro Stato Europeo, visto che dallo scorso anno l’eseguibilità delle contravvenzioni estere non trova alcun ostacolo in Italia.

Nel nostro Paese la Direttiva 2015/413 ha reso operativo il Cross Border, ovvero il sistema di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi dell’Unione Europea. Il provvedimento prevede uno scambio di informazioni sulle violazioni in materia di sicurezza stradale tra le Autorità italiane e quelle degli altri Stati membri. L’interscambio è possibile attraverso i Punti di Contatto Nazionali dei vari Paesi e l’accesso ai dati del veicolo interessato avviene solo per determinati illeciti connessi alla circolazione stradale:

– eccesso di velocità;
– mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
– passaggio con il semaforo rosso;
– guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
– mancato uso del casco;
– circolazione su una corsia vietata;
– impiego indebito del cellulare durante la guida.

A tal proposito il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia – Bolzano chiarisce che la contravvenzione non può essere ignorata come in passato, in quanto chi decide di non pagare rischia il pignoramento dei beni. La multa può essere notificata anche mediante posta ordinaria: i verbali di violazione della Polizia estera possono infatti essere recapitati osservando le modalità di notifica del Paese in cui si è verificata la trasgressione. Anche per ciò che riguarda i termini si applicano i tempi di notifica stabiliti dal luogo in cui è stato emanato l’atto.

La situazione è diversa se si riceve una multa per una infrazione commessa in uno Stato non Europeo (o con cui l’Italia non ha stretto accordi per lo scambio di informazioni). Il guidatore infatti non è soggetto a iniziative sanzionatorie in Italia, uno scenario che potrebbe indurlo a valutare l’opzione di non pagare. Tuttavia si rischia di non poter più rientrare in quello Stato, pena l’applicazione di un periodo di detenzione.

In ogni caso resta la facoltà per l’automobilista di contestare la multa allorché ritenga che la violazione sia ingiusta – si veda anche l’articolo “Multe ricevute per errore della targa: cosa fare?”. Il ricorso può essere inviato sia tramite raccomandata, all’Autorità competente dello Stato in cui è stata commessa la violazione, che online.

La procedura si attiverà solo se si contesta l’atto giusto: nella maggior parte dei casi la multa viene preceduta da una comunicazione che non è impugnabile. Un esempio di avviso è la cosiddetta Anonymverfügung austriaca che consente di versare una sanzione ridotta se l’importo viene corrisposto entro un determinato intervallo di tempo.

Ricordiamo che per viaggiare in uno dei Paesi dell’Unione Europea non si deve stipulare alcuna assicurazione auto aggiuntiva, ma è sufficiente avere a portata di mano tutti i documenti relativi alla polizza italiana. La vettura continuerà a essere coperta dai rischi previsti dalla responsabilità civile, con l’assicurato che dunque godrà degli stessi diritti previsti sul territorio di appartenenza (senza il bisogno di sostenere ulteriori costi).

Fonte: www.segugio.it